CATANIA – Sono trascorsi pochi anni dallo sfregio botanico e architettonico che ha dovuto subìre (uno per tutti il cratere realizzato nella collina sud trasformato di fatto in wc), con la complicità delle Istituzioni preposte, il settecentesco Giardino Bellini grazie a quella che avrebbe dovuto essere una riqualificazione/restauro, visto il degrado in cui era ridotto il Giardino dopo anni di incuria e di uso improprio e depauperante, ma che si è trasformata di fatto in una vera e propria trasfigurazione dello stesso che peraltro sarebbe costato ai cittadini oltre venti milioni di euro (circa quaranta miliardi delle vecchie lire!).
Eppure tutto ciò – afferma Alfio Lisi portavoce di Free Green Sicilia – non è bastato a chi dovrebbe per proprietà e per legge salvaguardare il Giardino ad evitare di autorizzare eventi di massa e di forte impatto ambientale come concerti rock e fiere commerciali che non solo non hanno nulla da spartire con tale ‘monumento vivente’ ma che, se realizzate, com’è accaduto di recente con una fiera gastronomica, rischiano per l’enormità dell’impatto ambientale non solo di deturparlo nella sua essenza botanica e architettonica, ma di trasformarlo pure in una discarica di rifiuti e di plastica; tutti aspetti non degni di una città civile e rispettosa dei propri beni culturali che peraltro sono rappresentativi dell’identità storica e sociale del Giardino.
Sicuramente l’Amministrazione comunale è a conoscenza del fatto che Catania è stata dichiarata per il suo centro storico settecentesco Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e, forse, sconosce anche che anche il Giardino Bellini ha le sue origini nella settecentesca villa ‘Labirinto’ del Principe Biscari Paternò Castello. Da qui sarebbe facile dedurre che il Giardino non è né una piazza, né un centro fieristico, né tanto meno uno stadio, come forse si vorrebbe trasformare, ma ‘semplicemente’ un bene culturale e paesaggistico considerato, quando il suo splendore era al massimo della sua identità, uno dei Giardini più belli d’Europa.
Così come saprà che il Decreto legislativo 22/01/04, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” così recita: all’Art. 20: I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tale da recare pregiudizio alla loro conservazione. Ma la stessa “Carta di Firenze” redatta a Firenze nel 1981 così pure si esprime all’art. 1 “ Il giardino storico è anche un’opera d’arte e, come tale, bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio dell’intera collettività. L’intervento tecnico di conservazione dovrà pertanto rispettare il complessivo processo storico del giardino e l’evoluzione della struttura e delle configurazioni via via assunte nel tempo”.
La Sovrintendenza di Catania, nel rispetto della normativa nazionale e del conseguente D.D.G. regionale n. 1066 del 2015, richiesto dalla stessa a conferma del vincolo culturale del Giardino Bellini, così si espresse su richiesta del Comune di Catania in merito a dei concerti di massa all’interno del monumento vivente in modo inequivocabile: “ Alla luce di quanto sopra descritto, non ritiene compatibile il tipo di “evento” con la conservazione e la tutela del “Giardino Storico“ in quanto sia l’installazione delle strutture tecnologiche di grande pregnanza, connesse al tipo di manifestazione , sarebbero certamente idonei ad una sede già in uso ad “impianto sportivo” oppure a grandi piazze esterne al contesto urbano, che l’elevato numero di pubblico che tale evento richiamerebbe possono comportare il rischio concreto , anche involontario, di azioni di danneggiamento alla Villa Bellini e alle sue persistenze, tali da recare pregiudizio alla conservazione del Giardino storico. Il tipo di manifestazione non si coniuga con il luogo storico, tanto meno con l’impianto a verde che è parte integrante della Villa Bellini e con le testimonianze di opere scultoree esistenti a rischio”.
Così come saprà che il Decreto legislativo 22/01/04, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” così recita: all’Art. 20: I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tale da recare pregiudizio alla loro conservazione. Ma la stessa “Carta di Firenze” redatta a Firenze nel 1981 così pure si esprime all’art. 1 “ Il giardino storico è anche un’opera d’arte e, come tale, bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio dell’intera collettività. L’intervento tecnico di conservazione dovrà pertanto rispettare il complessivo processo storico del giardino e l’evoluzione della struttura e delle configurazioni via via assunte nel tempo”.
La Sovrintendenza di Catania, nel rispetto della normativa nazionale e del conseguente D.D.G. regionale n. 1066 del 2015, richiesto dalla stessa a conferma del vincolo culturale del Giardino Bellini, così si espresse su richiesta del Comune di Catania in merito a dei concerti di massa all’interno del monumento vivente in modo inequivocabile: “ Alla luce di quanto sopra descritto, non ritiene compatibile il tipo di “evento” con la conservazione e la tutela del “Giardino Storico“ in quanto sia l’installazione delle strutture tecnologiche di grande pregnanza, connesse al tipo di manifestazione , sarebbero certamente idonei ad una sede già in uso ad “impianto sportivo” oppure a grandi piazze esterne al contesto urbano, che l’elevato numero di pubblico che tale evento richiamerebbe possono comportare il rischio concreto , anche involontario, di azioni di danneggiamento alla Villa Bellini e alle sue persistenze, tali da recare pregiudizio alla conservazione del Giardino storico. Il tipo di manifestazione non si coniuga con il luogo storico, tanto meno con l’impianto a verde che è parte integrante della Villa Bellini e con le testimonianze di opere scultoree esistenti a rischio”.