Città blindate e spostamenti limitati. Con lo scopo di limitare e contenere le occasioni di diffusione del contagio da Covid, nel periodo delle festività natalizie, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il Dpcm di Natale vieta gli spostamenti tra regioni, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra Comuni.
Ma che succede se qualcuno trasgredisce? Sono già previste delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei divieti di spostamento previsti per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, così come per il divieto di mobilità tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.
E’ quanto ribadisce una nuova circolare del Viminale firmata dal capo di gabinetto del ministro, Bruno Frattasi, dopo che su alcuni organi di stampa sono usciti articoli in cui si sosteneva che non fossero previste sanzioni.
“La suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus – scrive Frattasi – è e continua ad essere l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020” poi convertito in legge, nella quale sono previste sanzioni da 400 a mille euro per chi viola i divieti, salvo non si incorra in violazioni punibili in base all’articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).
Una norma che, dice ancora il Viminale, “è richiamata all’articolo 1 del decreto legge 158/2020 ai sensi del quale il Dpcm ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia”.
Dunque, conclude Frattasi, “non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio”.