CATANIA – La terza sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania ha rigettato, con due ordinanze cautelari, i ricorsi che erano stati presentati dalla Dusty e dalla Ecolandia contro la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel capoluogo etneo.
Per la posizione di Ecolandia srl, che chiedeva la riapertura della proroga dei termini del bando, è stata già fissata anche l’udienza pubblica per il prossimo 15 luglio. Per quella sul ricorso della Dusty srl, che ha chiesto l’annullamento del bando, non è stata ancora fissata la data dell’udienza pubblica.
Nel ricorso la Dusty parlava di “inique condizioni” del bando che “hanno impedito quell’ampia partecipazione concorrenziale che Catania certamente merita, nell’affidamento di un così rilevante servizio”.
Il contenzioso è centrato sul costo del trasporto per il conferimento in discarica dei rifiuti raccolti, che è “totalmente a carico della società vincitrice”.
“Caricare esclusivamente sulla ditta affidataria i maggiori costi di trasporto, qualunque sia la maggiore distanza dell’impianto finale di conferimento – ha sostenuto la Dusty – ha reso con ogni evidenza totalmente antieconomico lo svolgimento del servizio, e ciò spiega sia le ragioni per cui nessuna seria impresa ha ritenuto di poter formulare un’offerta per il lotto più importante, Catania centro, sia le ragioni del contenzioso, che riguarda infatti la totale indeterminatezza dei costi del trasporto, e quindi la nullità del bando di gara”.
Sulla decisione dei giudici amministrativi di Catania è intervenuto, con una nota, uno dei legali della Dusty, l’avvocato Lino Barreca, affermando che “il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva evidenziando che il merito è fissato per il 7 luglio 2021 precisando che ‘sicché appare insussistente il prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile, in quanto, nell’ipotesi di accoglimento del gravame, l’Amministrazione sarà tenuta a espletare immediatamente una nuova procedura”.
“Nessuna valutazione – sottolinea l’avvocato – vi è stata sul fumus del ricorso, e quindi non è stata rinvenuta quella manifesta inammissibilità per tardività eccepita dalle controparti, che a nostro avviso si pone in contrasto col principio di legittimo affidamento, poiché è stato proprio il comportamento della Srr col ‘doppio’ chiarimento sui costi del trasporto a disorientare la ricorrente”.
“L’ordinanza suggerirebbe quindi – sottolinea il legale – estrema cautela nel procedere senza attendere la decisione del Tar, ma vedremo quali saranno le decisioni dell’Amministrazione, fermo restando che ove si proceda con l’aggiudicazione sarà necessario procedere a ulteriori impugnazioni”.