ROMA – “Le norme dell’Ordinamento sportivo che regolano i conflitti tra i componenti di tale Ordinamento non attribuiscono alcuna posizione qualificata in capo al terzo/abbonato, in virtù del mero acquisto di un abbonamento”. È il principio espresso dal Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha dichiarato “inammissibile per difetto di legittimazione” un ricorso proposto da alcuni titolari di abbonamento per seguire le partite di calcio giocate dalla società Calcio Catania nella Serie B per la stagione sportiva 2018/2019.
La vicenda fa seguito al fatto che la società rossazzurra aveva concorso alle procedure di ripescaggio per il campionato di Serie B 2018/2019, in quanto al termine del campionato di Lega Pro si era allora classificata al secondo posto in graduatoria e aveva altresì ottenuto per la stagione sportiva 2018/2019 la Licenza nazionale per partecipare al Campionato di Serie C. I ricorrenti avevano acquistato un abbonamento per assistere alle partite, facendo affidamento sulla circostanza che la squadra avrebbe disputato il campionato di Serie B, ma la Figc il 13 agosto 2018 aveva deliberato di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019, prevedendo per la disputa della competizione un numero di 19 squadre anziché 22. Di qui, la proposizione del ricorso amministrativo adesso deciso dal Tar del Lazio.
I giudici hanno deciso di condividere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Facendo riferimento all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, il Tar ha ritenuto che le norme dell’Ordinamento sportivo non legittimano gli abbonati a ricorrere solo in virtù del mero acquisto di un abbonamento. “Né può assumere rilevanza sul piano giuridico, al fine di sostenere un interesse in tal senso o comunque una legittimazione ad agire – scrive il Tar – la prassi amministrativa seguita – con modalità peraltro nemmeno costanti e uniformi nel tempo – dalla FIGC, posto che una modalità di svolgimento dell’azione amministrativa, non sostenuta da una adeguata disciplina normativa, non può radicare una posizione giuridica soggettiva qualificata tale da consentire ai tifosi/abbonati, nella vicenda in esame, di impugnare gli atti della medesima Federazione”.