“Circa il 95% del personale scolastico in Sicilia è vaccinato, mentre il 70,61% di studenti tra i 12 e i 19 anni ha già ricevuto almeno una dose. Siamo in linea ed anche oltre le medie nazionali e continueremo con la campagna di vaccinazione anche nei prossimi mesi”. Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione, e Ruggero Razza, assessore alla Sanità, nelle scorse ore hanno diramato una circolare con le indicazioni operative riguardanti l’estensione dell’obbligo vaccinale anti Covid al personale delle istituzioni scolastiche regionali e del sistema di istruzione e formazione professionale.
Oltre alla possibilità di trovare accessi dedicati negli hub vaccinali presenti sul territorio, i dirigenti scolastici potranno avanzare apposita istanza all’Asp territorialmente competente, per calendarizzare alcune sessioni vaccinali negli stessi istituti. In relazione alla fascia degli alunni 5-11 anni, invece, si provvederà con una nota successiva a fornire indicazioni sulle relative modalità di somministrazione dei vaccini.
Resta in vigore l’obbligo relativo all’uso dei già previsti dispositivi di protezione individuale, che devono essere indossati, oltre che dal personale scolastico, da ogni altra tipologia di operatori a vario titolo presenti nei plessi scolastici, anche se non direttamente a contatto dei ragazzi. Analogo obbligo permane per gli alunni appartenenti a classi in cui non sia stata raggiunta la completa copertura vaccinale.
Per quanto attiene la gestione di casi e focolai infettivi da Covid-19 individuati nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, la circolare ribadisce che, sulla base delle relative risultanze e in relazione al numero dei soggetti positivi, il dirigente scolastico può disporre l’eventuale sospensione delle attività didattiche nelle classi interessate. Con riferimento, invece, a circostanze di particolare criticità epidemiologica in ambito territoriale, locale o regionale, accertate dalle Asp, si conferma che la sospensione totale o parziale delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in zona arancione o in zona rossa.
Il provvedimento è adottato, di regola, dal presidente della Regione che procederà ad individuare, per ogni ordine e grado di istruzione, l’eventuale percentuale di alunni ammissibili in presenza, in base alle specifiche situazioni di contesto. In presenza di emergenze sanitarie a carattere locale, comunque caratterizzate dalla classificazione in zona rossa o arancione, il provvedimento di chiusura o sospensione delle attività didattiche, parziale o totale, può essere disposto dal sindaco, previo obbligatorio e conforme parere dell’Asp competente per territorio.