Il presidente del Tar della Sicilia Salvatore Veneziano ha accolto l’istanza cautelare presentata contro le ordinanze firmate dai sindaci di Palermo e Agrigento, Leoluca Orlando e Francesco Miccichè che prevedevano la sospensione dal 13 al 16 gennaio delle attività didattiche in presenza. Il Tar ha evidenziato che la competenza appartiene allo Stato, trattandosi di “profilassi internazionale”. Entrambi i Comuni sono in zona gialla e non sono state adottate altre misure cautelative al di fuori delle attività scolastiche. Le pronunce comportano il rientro in presenza nelle scuole. L’udienza collegiale è stata fissata per il 10 febbraio.
I giudici del Tar di Palermo citano la sentenza della Corte costituzionale che stabilisce che “la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 è di competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale” e rilevano “che, a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività”. Il ricorso era stato presentato da un gruppo di cittadini difesi dall’avv. Fabrizio Dioguardi. I giudici osservano che “la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie è già stata rimandata di tre giorni e che la data di ripresa delle attività scolastiche è stata confermata con nota regionale interassessoriale”; che i Comuni di Palermo e Agrigento sono attualmente in “zona gialla” come tutta la Regione Sicilia (ad eccezione dei comuni oggetto di specifiche ordinanze del presidente della Regione) e non risulta che la segnalazione dell’ASP abbia determinato l’assunzione di ulteriori determinazioni da parte delle autorità sanitarie regionali.
L’ordinanza dei sindaci, scrive il Tar, “non reca alcuno specifico dato di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione Sicilia nella nota interassessoriale o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale, né reca alcun altro concreto e specifico dato a sostegno oltre a manifestare un generico timore della possibilità di aggravamento della situazione epidemiologica”. Inoltre, fanno notare i giudici “nessuna altra misura cautelativa risulta adottata, al di fuori del campo delle attività scolastiche”. Vista l’impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale “senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori, – concludono – tenuto conto della temporaneità della misura comunque in astratto pure prorogabile, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza il Tar accoglie l’istanza cautelare sospende le ordinanze”.