Il principio di insularità viene inserito nella Costituzione e per le isole, dalla Sardegna alla Sicilia, passando per quelle minori, si delineano nuovi percorsi per superare le difficoltà con cui devono fare i conti da anni. “Con la votazione odierna della Camera dei deputati sulla modifica dell’articolo 119 della Costituzione, ‘La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’, si ottiene il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, la battaglia vinta da siciliani e sardi in Italia come in Europa”, ha detto il vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao.
“Superare gli svantaggi derivanti dall’insularità diventano, da oggi, un impegno preciso per lo Stato, consacrato nella Costituzione. È una vittoria per tutti gli isolani d’Italia – ha commentato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci -. Continueremo a lavorare, in sinergia con Bruxelles e Roma, affinché vivere su un’isola non sia più una maledizione o un problema, ma una straordinaria opportunità, in termini di dotazione infrastrutturale, servizi essenziali e qualità della vita. Voglio ringraziare il vicepresidente Gaetano Armao per avere sempre creduto a questo obiettivo e per averlo perseguito, per conto del governo regionale, con passione e tenacia”.
L’inserimento della insularità in Costituzione, però, non entra immediatamente in vigore. Nella votazione a Montecitorio non è stato infatti raggiunto il quorum dei due terzi previsto dalla “procedura aggravata” propria delle modifiche costituzionali per scongiurarne la sottoponibilità a referendum confermativo nei prossimi tre mesi. Alla Camera il quorum dei due terzi è stato sfiorato: mancavano infatti, dalla lettura dei tabulati messi a disposizione successivamente, solo otto voti. La cosiddetta “procedura aggravata” è prevista dall’articolo 138 della Costituzione.
In base a questa norma, “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.