La Corte costituzionale boccia la legge con cui la Regione Sicilia nel 2021 aveva riaperto i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici. Con la sentenza numero 252 la Consulta ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. I giudici hanno ritenuto quelle norme lesive della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente, “in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento”, il decreto-legge 269 del 2003.
La Corte ha dichiarato incostituzionale, stavolta con la sentenza 251, anche una disposizione della legge della Regione Lombardia n. 23 del 2021, che, in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione, consentiva l’ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. “Anche in questo caso, il rischio di pregiudicare scelte di tutela del paesaggio che devono essere necessariamente condivise comporta la violazione della competenza statale stabilita dall’art. 117 (secondo comma, lettera s), della Costituzione” spiega la Consulta in una nota.
“La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma con cui si ampliavano di fatto le maglie del condono del 2003, anche alle costruzioni abusive realizzate in aree di inedificabilità relativa. E’ una grande vittoria – commenta Legambiente -. Si demoliscano adesso gli immobili insanabili”. “La Regione Siciliana, con la legge n. 19/2021, aveva dato una interpretazione autentica all’art. 24 co.1 della Legge Regionale 15/2004 relativo al cosiddetto terzo condono edilizio, ritenendo ammissibile la sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta”, spiega Legambiente.
“La Corte Costituzionale ha cassato questa vera e propria forzatura normativa, anche richiamandosi e conformandosi ad altre pronunce della Cassazione penale secondo la quale la normativa regionale non potrebbe comunque prevalere sulle disposizioni statali sopravvenute (2003) che hanno provveduto a disciplinare i termini del condono edilizio disposto per legge in precedenza. La norma regionale andava a intaccare, secondo la Corte, non solo i termini e le forme delle richieste di concessione in sanatoria già presentate, ma anche i limiti entro i quali le stesse avrebbero dovuto essere rilasciate”, continua l’associazione ambientalista.
“La sentenza della Corte Costituzionale – dichiara Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia – è davvero importante, almeno per due ragioni: la prima, perché definisce con assoluta chiarezza una volta e per tutte i limiti del legislatore regionale in relazione a quelle materie che invece sono assegnate dalla nostra Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore nazionale, ad esempio in relazione alle opere insuscettibili di sanatoria. In secondo luogo, perché blocca autorevolmente e in punta di diritto, una volta e per tutte, una palese ed evidente forzatura che il legislatore regionale, lo scorso anno, aveva provato a far passare, di fatto ampliando le maglie dell’ultimo condono del 2003 anche agli immobili realizzati abusivamente in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa. La riteniamo una grande vittoria, considerato che Legambiente Sicilia aveva anche presentato sul punto una memoria alla Corte Costituzionale”.