Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di tre migranti, sbarcati a metà settembre a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo “illegittimo in più parti”. Per un quarto migrante il provvedimento non è stato esaminato perché il richiedente asilo avrebbe rinunciato alla domanda. In particolare, sottolineano fonti legali, “i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5.000 euro da pagare per non andare nel centro”.
Il Tribunale “non ha convalidato il trattenimento dei migranti, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana. Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva Ue 2013”, afferma l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.
In sostanza, spiega l’Associazione di legali, “le nuove norme sulla detenzione per i richiedenti asilo per il Tribunale di Catania sono contrarie alle norme Ue e alla Costituzione italiana: trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo”. La decisione è del 29 settembre quando presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo “Centro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo” di Pozzallo.
IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI CATANIA. “La normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale e il provvedimento del questore non è corredato da idonea motivazione perché difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”: sono alcune delle argomentazioni contenute nel provvedimento con le quali il giudice civile di Catania non ha convalidato il trattenimento del cittadino tunisino. “Deve infatti escludersi – spiega la giudice – che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”.
Per il magistrato il decreto del governo “prevedendo che la garanzia finanziaria (chiesta al migrante per evitare il trattenimento cdr) sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4.938 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia”.
IL VIMINALE RICORRERA’ CONTRO TRIBUNALE DI CATANIA. Il Viminale ha annunciato che ricorrerà contro la decisione del Tribunale di Catania. Il ministero dell’Interno impugnerà il provvedimento del tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento di tre migranti: la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento sarà quindi sottoposta al vaglio di un altro giudice. Fonti vicine al dossier migranti sottolineano che “la procedura accelerata di frontiera è uno degli aspetti che, già contenuto nella direttiva europea 2013, trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del costruendo nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e che il Governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro”.